di Giovanni Angelo Pinna
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Giovanni Angelo Pinna[/caption]
Quante volte si è sentito parlare di malcapitati autisti o altri conducenti di mezzi che si sono visti retrocedere nelle categorie di merito e, conseguentemente, aumentare la propria polizza perché su di loro ricaduta l’intera colpa di un sinistro? Lette grida come “aiutatemi a trovare testimoni per rintracciare chi mi ha fatto questo danno all’auto” oppure si sono visti video, condivisi sui social, di conducenti mentre guidano?
In Italia la Legge non lo vieta, vi sono solo particolari attenzioni da prestare in alcuni ambiti quando si sceglie di installare tecnologie che potrebbero salvare il conto in banca e conservare la tranquillità di chi sceglie di investire propri risparmi nell’acquisto di un’auto, moto o altro mezzo.
La DashCam, questa è la tecnologia, è dotata di registratore (gps, video e audio per le versioni più avanzate), due telecamere e sensori vari (compreso il sensore della forza G che rileva eventuali tamponamenti).
L’installazione non è complessa, spesso è sufficiente seguire le poche istruzioni (illustrazioni) nel manuale d’uso. Per i sistemi più avanzati, invece, il consiglio è quello di rivolgersi a personale esperto (se si installano male i sensori, il sistema di attivazione della registrazione alla rilevazione dell’urto o di assistenza al parcheggio… la tecnologia potrà trasformarsi in un sola inutile spesa).
Tramite le telecamere (sia anteriore che posteriore) il mezzo sarà protetto visivamente ed acusticamente da ogni malintenzionato. In caso di sinistro, anche se controparte “scappa”, la DashCam potrà essere usata sia per rintracciare la persona che per documentare/provare il danno anche in una eventuale sede di giudizio o apertura di sinistro.
In Italia, come detto, non esiste una normativa che ne vieti l’utilizzo ed installazione. Nel solo codice della strada e nel GDPR (la regolamentazione che tutela i dati personali delle persone) si possono trovare riferimenti, comunque non diretti, che ne regolano l’utilizzo.
Il codice della strada parla chiaro (Articolo 141): “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
A rafforzare l’articolo 141, anche l’articolo 169: “in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”.
La posizione in cui la si installa nel veicolo, la condivisione e protezione delle informazioni registrate sono gli unici aspetti a cui prestare attenzione per non incorrere in sanzioni amministrative.
L’unico divieto è identificabile in questi punti: non deve essere installata in posizioni che ostacolino la vista del conducente e la condivisione dei video è vietata se sono presenti altre persone (ad esempio passanti), altre auto (la targa è un dato personale) ecc.
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