- UNCLOS = sigla tratta dalla definizione in lingua inglese, vuole intendere il Trattato Convenzionale Internazionale sul Diritto del Mare, sottoscritto a Montego Bay il 10.12.1982, entrato in vigore in Italia il 16.12.1994 perché ratificato con la Legge 689 del 2.12.1994;
- PIATTAFORMA CONTINENTALE = la parte sommersa dei continenti che si estende dalla linea di costa fino a una profondità stabilita per convenzione, in relazione alla sua conformazione geologica;
- ACQUE TERRITORIALI = Fascia di mare su cui uno Stato può esercitare completa sovranità.
All’interno di queste aree ZEE, sulla base di quanto sancito dalla convenzione delle Nazioni Unite all’art. 56, ciascuno Stato frontaliero ha:
1. a) diritti sovrani sia ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti;
- b) giurisdizione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, in materia di: i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture; ii) ricerca scientifica marina; iii) protezione e preservazione dell'ambiente marino;
- c) altri diritti e doveri previsti dalla presente Convenzione.
- 2. Nell'esercitare i propri diritti e assolvere i propri doveri nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, lo Stato costiero tiene in debito conto i diritti e doveri degli altri Stati, e agisce in modo coerente con la presente Convenzione.
- 3. I diritti enunciati nel presente articolo relativamente al fondo del mare e al suo sottosuolo, vengono esercitati conformemente alla Parte VI.>>.
- 1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, al fine di raggiungere un'equa soluzione.
- 2. Se non si addiviene a un accordo in un arco ragionevole di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.
- 3. In attesa dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e cooperazione, compiono ogni sforzo per addivenire a intese provvisorie di carattere pratico e, durante questo periodo di transizione, non debbono compromettere od ostacolare l'accordo finale. Tali intese sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.
- 4. Laddove esiste un accordo in vigore tra gli Stati interessati, la delimitazione della zona economica esclusiva viene determinata conformemente alle clausole di tale accordo>>.
- 1. La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto inter-nazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica:
- a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
- b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto;
- c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
- d. con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.
- 2. La presente disposizione non pregiudica la facoltà della Corte di statuire ex aequo et bono se le parti vi consentono>>.
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