Le trivelle algerine e i diritti del mare


di Francesco Diana La recente notizia apparsa su alcuni organi di stampa, riguardante l’ipotetica “invasione di campo” da parte dell’Algeria, attuata attraverso la realizzazione di una zona “Zee” sovrapposta alla nostra zona “Zpe”, ha ancora una volta stimolato la nostra curiosità, spingendoci ad approfondire le nostre conoscenze in merito al problema sollevato, anche per offrire al lettore validi elementi di valutazione. Intanto, allo scopo di facilitare la comprensione degli acronimi che inevitabilmente andremo a citare, chiariamo subito che:
  • UNCLOS = sigla tratta dalla definizione in lingua inglese, vuole intendere il Trattato Convenzionale Internazionale sul Diritto del Mare, sottoscritto a Montego Bay il 10.12.1982, entrato in vigore in Italia il 16.12.1994 perché ratificato con la Legge 689 del 2.12.1994;
            ZPE = Zona di Protezione Ecologia; ZEE = Zona Economica Esclusiva, ossia la fascia di mare adiacente alle acque territoriali;
  • PIATTAFORMA CONTINENTALE = la parte sommersa dei continenti che si estende dalla linea di costa fino a una profondità stabilita per convenzione, in relazione alla sua conformazione geologica;
  • ACQUE TERRITORIALI = Fascia di mare su cui uno Stato può esercitare completa sovranità.
  Ciò premesso, stando a quanto riportato dai citati organi di stampa, l’Algeria avrebbe compiuto un abuso nei confronti dell’Italia, e della Sardegna in particolare, istituendo una sua zona ZEE che in parte si sovrapporrebbe alla ZPE istituita dall’Italia al largo della Sardegna, senza il previsto accordo con gli Stati limitrofi o frontalieri. A tal proposito appare opportuno chiarire che le zone ZEE possono essere istituite al di fuori delle acque territoriali di ciascuno Stato, e quindi in acque internazionali, e si possono estendersi fino a duecento miglia marine, partendo dalla linea base da cui è misurata la larghezza del mare territoriale (acque territoriali). All’interno di queste aree ZEE, sulla base di quanto sancito dalla convenzione delle Nazioni Unite all’art. 56, ciascuno Stato frontaliero ha: 1. a) diritti sovrani sia ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti;
  1. b) giurisdizione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, in materia di: i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture; ii) ricerca scientifica marina; iii) protezione e preservazione dell'ambiente marino;
  2. c) altri diritti e doveri previsti dalla presente Convenzione.
  3. 2. Nell'esercitare i propri diritti e assolvere i propri doveri nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, lo Stato costiero tiene in debito conto i diritti e doveri degli altri Stati, e agisce in modo coerente con la presente Convenzione.
  4. 3. I diritti enunciati nel presente articolo relativamente al fondo del mare e al suo sottosuolo, vengono esercitati conformemente alla Parte VI.>>.
Sempre per quanto concerne le zone ZEE, la stessa Convenzione, all’art. 74, stabilisce che:
  1. 1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, al fine di raggiungere un'equa soluzione.
  2. 2. Se non si addiviene a un accordo in un arco ragionevole di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.
  3. 3. In attesa dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e cooperazione, compiono ogni sforzo per addivenire a intese provvisorie di carattere pratico e, durante questo periodo di transizione, non debbono compromettere od ostacolare l'accordo finale. Tali intese sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.
  4. 4. Laddove esiste un accordo in vigore tra gli Stati interessati, la delimitazione della zona economica esclusiva viene determinata conformemente alle clausole di tale accordo>>.
A chiarimento di quanto sopra, è opportuno precisare, inoltre,  che le norme di cui all’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia prevedono che:
  1. 1. La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto inter-nazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica:
  2. a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
  3. b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto;
  4. c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
  5. d. con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.
  6. 2. La presente disposizione non pregiudica la facoltà della Corte di statuire ex aequo et bono se le parti vi consentono>>.
In merito alle citate “Acque Territoriali”, si precisa che queste, oltre agli specchi d’acqua ubicati all’interno del territorio dello Stato, comprendono una fascia di mare ampia dodici miglia nautiche partendo dalle linee di base costiere, salvo diverse delimitazioni più restrittive adottate da qualche Stato, per scelta autonoma o in relazione della ridotta distanza fra i territori. Le acque territoriali italiane si spingono sino alle previste dodici miglia nautiche dalla costa, salvo casi particolari sancite da accordi particolari come, ad esempio, quelle fra la Sardegna e la Corsica, sottoscritti da Italia e Francia nel 1986, recentemente modificati con gli “accordi di Caen del 21.3.2015”, sottoscritti per l’Italia dal Ministro Gentiloni ma, ancora oggi senza efficacia poiché non ratificati dal Governo italiano. La Zona ZPE italiana per la protezione del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, che parte dal limite esterno del mare territoriale italiano, con esclusione dello stretto di Sicilia e fino ai limiti stabiliti dal decreto, è stata istituita, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, con Decreto Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011 n.209, ai sensi dell'articolo 1, della Legge 8 febbraio 2006, n.61. La Zona ZEE algerina, che è stata istituita con Decreto del Presidente della Repubblica Algerina del 20 marzo 2018, senza il preventivo accordo con gli Stati limitrofi e frontalieri, sulla base di quanto stabilito dall’Art. 74 della Convenzione di Montego Bay, si sovrappone in larga parte sulla predetta zona ZPE istituita  precedentemente dall’Italia, spingendosi addirittura sin quasi a Oristano. Tale situazione, caduta nel dimenticatoio o addirittura ignorata per tanto tempo dal Governo italiano, in passato è stata oggetto di blande proteste nei confronti del Governo algerino. Da più parti si teme che le intenzioni del Governo algerino siano quelle di effettuare trivellazioni sottomarine per lo sfruttamento degli idrocarburi. Per questi motivi, si sono susseguite di recente numerose interpellanze parlamentari, che hanno originato una formale nota di protesta del Governo italiano nei confronti di quello algerino, reo di aver disatteso le norme di cui all’Art. 74 dell’UNCLOS. Quanto descritto, per una personale e serena valutazione dei fatti segnalati.

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