I comitati per i festeggiamenti


di Francesco Diana Dopo i  festeggiamenti promossi in occasione delle festività religiose, capita spesso di trovarsi al centro di discussioni riguardanti la costituzione, il comportamento e le prerogative dei comitati organizzatori dei festeggiamenti. Particolare animosità accade principalmente nei riguardi della destinazione degli eventuali residui di cassa, qualche volta incautamente trattenuti dal comitato uscente fino al compimento del ciclo che lo riporterà in carica negli anni successivi. Per quanto sopra, sentiamo anche noi il dovere di dare un modesto contributo alla discussione, citando alcune norme di nostra conoscenza, che differenziano i comitati preposti per l’organizzazione dei festeggiamenti in occasione di festività religiose, disciplinati a norma del Diritto Canonico, da quelli che, invece, sono incaricati della raccolta di fondi da destinare allo svolgimento di manifestazioni di carattere civile quali, ad esempio, mostre e festeggiamenti vari, disciplinati dal Codice Civile. Prima di addentrarci nell’accennata differenziazione, riteniamo opportuno richiamare alcuni avvenimenti storici,  la cui conoscenza consentirà di comprendere meglio le finalità di ciascuna delle citate norme. Il primo documento storico che, segnatamente in  ordine cronologico intendiamo richiamare, è il così detto “Concordato”, ossia gli accordi fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, concretati attraverso i conosciutissimi “Patti Lateranensi”. I Patti Lateranensi, sottoscritti a Roma l’11 febbraio del 1929 e rettificati in parte il 29 marzo 1985, in virtù degli accordi di Palazzo Madama sottoscritti il dall’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi, in qualità di rappresentante dello Stato italiano, e dal Cardinale Agostino Casaroli, in rappresentanza dello Stato Vaticano o “Santa Sede”, sancivano la sovranità di ciascuno Stato e la loro totale indipendenza. In tempi successivi fu promulgata la Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948 che, all’art.7 dei Principi Fondamentali, recita testualmente: “Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle parti, non richiedono provvedimenti di revisione costituzionale”. In virtù di tale “Patto” e nel rispetto dei principi fondamentali della “Costituzione Repubblicana”, quindi, ciascuno dei due Stati: Italia e Vaticano, possono legiferare liberamente nell’ambito delle specifiche competenze, senza vincolo alcuno; lo Stato Italiano attraverso in propri Codici, quello Vaticano mediante il Codice di Diritto Canonico. Tutto ciò premesso, entrando nello specifico, come prima cosa focalizzeremo la nostra attenzione sulle norme che regolano la costituzione e l’attività dei Comitati incaricati dell’organizzazione dei festeggiamenti in occasione delle festività religiose, che costituiscono la quasi totalità delle iniziative intraprese nei piccoli paesi, per affrontare poi quelle riguardanti le  manifestazioni civili. Le norme contenute nel citato Codice di Diritto Canonico nei riguardi della costituzione e del funzionamento dei Comitati preposti all’organizzazione dei festeggiamenti in onore dei Santi venerati nell’ambito della Parrocchia, con particolare riferimento all’art. 95, comma 1, stabiliscono che: “I regolamenti sono regole o norme che devono essere osservate nei convegni di persone, sia indetti dall’autorità ecclesiastica sia liberamente convocati dai fedeli, come pure in altre celebrazioni, e per mezzo dei quali viene definito ciò che si riferisce alla costituzione e ai modi di agire”. Inoltre, Il 2° comma del medesimo articolo stabilisce altresì che: “Nei convegni  o nelle celebrazioni, sono tenuti alle norme del regolamento quelli che vi partecipano”. In virtù della norma suddetta, pertanto,  il Presidente del Comitato è il Parroco, che si avvale della consulenza del  Consiglio Pastorale Parrocchiale per fissare gli orientamenti generali e anche per disciplinare lo svolgimento dei festeggiamenti esterni. In occasione delle principali feste religiose, operavano in passato specifiche Associazioni, come ad esempio le “Società Pastori”, che si facevano carico degli oneri derivanti dagli adempimenti di carattere religioso, lasciando ai comitati solo l’onere riguardante lo svolgimento dei festeggiamenti esterni di carattere civile. Le citate norme, inoltre, prescrivono che: “possono far parte del Comitato uomini e donne battezzate di provata fede cristiana, che dimostrino attenzione nei confronti della comunità cristiana e che godano di credibilità all’interno della Società civile”. Nella realtà dei fatti il Comitato, che per consuetudine consolidata è quasi sempre espressione del comitato uscente,  si presenta al Parroco per il necessario avallo e per avere le dovute indicazioni in merito all’attività da svolgere, alla stesura del regolare bilancio riguardante i propri adempimenti e alla destinazione degli eventuali avanzi di cassa. In merito alla destinazione degli eventuali residui di cassa, nel silenzio della norma, la logica consiglia di devolverli in favore del successivo comitato, evitando destinazioni diverse da quelle previste, anche in analogia con quanto previsto dall’art. 42 C.C. Un altro elemento che caratterizza la raccolta delle offerte col sistema a porta a porta in occasione delle festività religiose, è il nome che definisce tale adempimento: “Questua”; tale è il termine che stava a indicare “le elemosine e le offerte in natura fatte a religiosi, appartenenti di norma a Ordini mendicanti, per scopi di carità e culto”. [caption id="attachment_45197" align="alignleft" width="600"] Collinas. Balli in piazza primi novecento.[/caption] Fino a pochi decenni fa, le offerte erano prevalentemente in natura, grano in particolare, monetizzate a conclusione della questua attraverso la vendita. A conclusione dei festeggiamenti sussiste l’obbligo, previo esame da parte del Consiglio Pastorale per gli Affari Economici, di rendere pubblica la rendicontazione delle entrate e delle uscite. Per quanto concerne, invece, la raccolta di fondi per l’organizzazione di manifestazioni di carattere civile quali, ad esempio, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili, questa non potrà più essere assimilata alla “Questua”, e dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Autorità comunale competente, nel rispetto delle norme contenute nel vigente Codice Civile, segnatamente quelle relative di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42. L’articolo 40, in particolare, stabilisce che “Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato”. Di seguito l’articolo 41 recita altresì: “Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le ablazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente (75 c.p.c.)”. Per finire l’articolo 42: “Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione”. L’attività di detti comitati si concluderà con la rendicontazione, improntata alla massima trasparenza e accessibilità a beneficio dell’intera popolazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Quanto esposto, perché la conoscenza della norma consenta di evitare inutili e dannose discussioni, che turbano spesso il clima  in occasione di manifestazioni che, invece, dovrebbero rappresentare occasioni di aggregazione sociale, improntate a sentimenti di fratellanza e di gioia, e riporti la dovuta serenità fra quanti sacrificano il proprio tempo nell’interesse dell’intera comunità e coloro i quali, spesso loro stesso malgrado, sono tenuti a far rispettare le norme in vigore. La ragionevolezza sia sempre la strada maestra da percorrere nell’interesse di tutti.  

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