di Mauro Serra
Il 28 di aprile, il consiglio comunale si è riunito in seduta straordinaria per autorizzare il pagamento, fuori bilancio, del debito di centocinquemila euro, a seguito della sentenza n. 585/2021, relativa alla parcella di un ingegnere, per prestazioni professionali alla "Fondazione Guspini per la vita".
«Il bilancio della fondazione Guspini per la Vita Onlus» si legge nella sentenza «era alimentato, per la quasi totalità, da fondi e finanziamenti pubblici. Inoltre, gli amministratori della Fondazione, in numero di cinque, erano nominati per la maggioranza (quattro) e dal sindaco pro tempore del Comune, unico socio fondatore, ed essi sono sempre stati vincolati a relazionare al Consiglio Comunale ed annualmente, la propria attività, procedendo a trasmette all'Ente, un programma delle attività che intendeva svolgere, corredato del relativo piano finanziario e di una relazione sull'attività svolta; ed ancora, il bilancio della Fondazione veniva allegato, per farne parte, al bilancio pluriennale del Comune di Guspini. Dall'esame dell'incarto istruttorio si evince inoltre che i beni immobili concessi alla Fondazione non venivano gestiti autonomamente dalla Fondazione ma era il Comune ad adottare tutte le decisioni in merito alle modalità di utilizzo».
Durante il consiglio comunale il sindaco Giuseppe De Fanti, rispondendo a Marcello Pistis, capogruppo della minoranza, che ha evidenziato il mancato controllo da parte del comune, ha asserito che il controllo c’è stato anche in modo eclatante, in particolare quando l’ufficio tecnico ha contestato abusi edilizi nella fase di costruzione dei locali.
L’amministrazione comunale di Guspini, autorizzando il pagamento (parcella al tecnico con l’aggiunta delle spese per gli avvocati e di giustizia) attraverso una variazione del bilancio, ha annunciato ricorso in cassazione, riservandosi in ogni caso il diritto di rivalsa sulle persone, che a vario titolo, avrebbero dovuto controllare.
Occorre attendere la sentenza dell’ultimo grado di giudizio per porre termine alla controversia, che riguarda la sola sentenza, mentre per i locali in liquidazione si attende un acquirente.
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