- a) quello conseguito dai genitori e dai figli (imposta di famiglia);
- b) quello conseguito anche da altre famiglie conviventi (fuocatico.)
Ovviamente molte decisioni della Commissione, oltre che pesantemente contestate in piazza e in ogni angolo del paese, furono soggette a ricorsi sottoposti ai diversi gradi di giudizio.
Il tributo fu regolato in modo diverso da parte dei comuni, per via delle direttive provinciali all’uopo emanate; alcune, infatti, prevedevano la determinazione dell’imponibile sull’agiatezza apparente della famiglia, altre sull’imposta fondiaria, altre ancora sulla Ricchezza Mobile. In tutti i casi, comunque, erano escluse dal tributo le famiglie indigenti.
Le norme in vigore fino al 1945, sperequavano pesantemente i piccoli comuni, poiché penalizzati dal fatto che per questi, l’imponibile era calcolato sulla base dell’agiatezza apparente, mentre per quelli con popolazione superiore a trentamila abitanti, si considerava come base l’imponibile determinato ai fini dell’imposta complementare e quindi notevolmente più favorevole.
Per questi motivi, il D.Lgs.Lgt. dell’8.3.1945, n. 62 eliminò tali sperequazioni, pur riconfermando la validità dell’imposta stessa, nonostante le enormi difficoltà palesate dai comuni per la determinazione della fascia di reddito da attribuire a ciascuna famiglia.
Nel 1951 fu stabilito il divieto di aumentare l’imposta e fu fissata al 12% l’aliquota massima applicabile per i redditi non inferiori a dodici milioni di lire, ovviamente decurtati delle spese fondamentali di vita della famiglia stessa.
In seguito, con Legge n. 703 del 2.07.1952, si modificava sostanzialmente il concetto di famiglia e con la riforma tributaria del 1973, che introduceva il concetto della tassazione personale del reddito di ciascun membro la famiglia, la Legge istitutiva della tanto odiata Imposta di Famiglia fu definitivamente abrogata.
A conclusione di quanto esposto, viene spontaneo mettere a raffronto le procedure seguite dalle tanto deprecate Commissioni comunali all’epoca dell’Imposta di Famiglia, con quelle che portano all’attuale certificazione I.S.E.E.
A beneficio di quanti non fossero adeguatamente informati, si ricorda che la certificazione I.S.E.E., (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), spesso richiesta dai contribuenti a basso reddito per accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate, è data dal rapporto fra la somma dei redditi più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare dei membri il nucleo familiare e il numero dei membri dello stesso. Ciò, in via preliminare, è accertato secondo specifica autocertificazione.
In conseguenza di ciò, sulla base delle esperienze acquisite da ciascuno, viene spontaneo chiedersi: erano più attendibili le valutazioni effettuate dalle vecchie Commissioni comunali per la determinazione dei redditi sui quali applicare l’Imposta di famiglia o quelle che conducono alla certificazione I.S.E.E. dei giorni nostri? La risposta all’interrogativo non appare agevole!
Francesco Diana
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